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RUOLO GENERALE

Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti ad un determinato ufficio giudiziario. In particolare presso il giudice di pace è denominato ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi e vi sono iscritte le cause civili di cui all’articolo 7 del codice di procedura civile, i ricorsi per decreto ingiuntivo e le istanze di conciliazione in sede non contenziosa. Il processo civile inizia a domanda di parte con l'atto di citazione che l’attore rivolge al convenuto per comparire nell’udienza fissata davanti al giudice, con l'invito a costituirsi nei termini. Quindi, l’attore si costituisce in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (vale a dire la richiesta di iscrivere la causa nel ruolo generale) ed il fascicolo di parte. All’atto della costituzione anche il convenuto depositerà il proprio fascicolo. Il cancelliere, ai sensi dell’articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

  • controlla la regolarità fiscale degli atti e documenti, ovvero se è stata applicata la ricevuta di ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo, unitamente a quello delle marche da bollo, ove necessarie;
  • sottoscrive l’indice del fascicolo di parte ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento;
  • iscrive la causa nel ruolo generale e contemporaneamente forma il fascicolo d’ufficio. Tale fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare;


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