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FASCICOLO D’UFFICIO

Avvenuta la costituzione in giudizio delle parti, il cancelliere deve iscrivere la causa nel ruolo generale e formare il fascicolo d’ufficio, nel quale saranno inseriti tutti gli atti della causa, in originale, qualora si tratti di atti dell’ufficio, ovvero in copia quando si tratti di atti di parte. In particolare, provvede all’inserimento della nota di iscrizione a ruolo e di copia degli atti di parte, consegnate dalla parte che si costituisce, quali l’atto di citazione, la comparsa e le memorie in carta non bollata. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga tali copie. In seguito, dopo la prima udienza, il cancelliere inserirà nel fascicolo d’ufficio i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e copia del dispositivo della sentenza. Nel fascicolo d’ufficio sono inseriti anche i fascicoli delle parti. Il cancelliere diventa pertanto il depositario dei fascicoli delle parti, che potranno ritirare in seguito il proprio fascicolo soltanto su autorizzazione del giudice. Le parti, o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere. Il fascicolo d’ufficio, come ogni fascicolo formato nella cancelleria del giudice, riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare, e sulla copertina sono indicati: l’ufficio, la sezione alla quale appartiene il giudice incaricato della questione ed il nome del giudice, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto della causa.



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